DICO è una sigla che significa “DIritti e doveri delle persone stabilmente COnviventi” e viene riferita comunemente al disegno di legge finalizzato al riconoscimento nell’ordinamento giuridico italiano di taluni diritti e doveri discendenti dai rapporti di “convivenza” registrati. L’iter legislativo è in corso.
Chi potrebbe utilizzare i DICO
Potrebbero beneficiare degli effetti del disegno di legge, qualora approvato dalle Camere, i conviventi ovvero «due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela.».
Il disegno di legge parla esplicitamente di vincoli affettivi, ovvero ciò che scaturisce dal profondo dell’anima di ciascuno di noi. A volte rifletto e mi dico:” immagina l’amore, l’amicizia o semplicemente l’affetto più intenso che tu abbia mai provato” e subito sento una sensazione di armonia dentro me, classica di chi finalmente ha trovato con chi condividere le proprie idee e i propri sogni. E NE SENTO TUTTA LA DRAMMATICITA’ QUANDO POI MI RENDO CONTO CHE ad alcuni di noi è negato il piacere di sentirsi em panta (tutt’uno) con chi si ama. Solo perchè non è eticamente corretto o meglio è anormale, ovvero non usuale. Siamo stati indottrinati con una cultura fortemente razionalista e materialista, dove le eccezioni non sono ammesse, nemmeno quelle dettate dal cuore. Conosco tante persone che si amano e si rispettano anche non essendo unite dal matrimonio (per le più svariate motivazioni) molto più di quanto si rispettino tra loro due coniugi. E mi sembra assurdo che a queste persone non possano essere riconosciuti diritti che oserei definire quasi inviolabili; d’altronde i diritti fondamentali racchiudono anche la libertà pensiero e di azione “nei limiti del buon costume”. Ed è proprio questo limite a rendere difficile l’attuazione dei DICO.
RICORDAVO, DA UNO DEI PRIMI ESAMI ALL’UNIVERSITA’ CHE HO SOSTENUTO, DI AVER LETTO NELLA COSTITUZIONE QUALCOSA SI VAGO CHE PARLASSE DI LIBERTA’…
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Il riconoscimento
Il disegno di legge è finalizzato al riconoscimento giuridico alle “convivenze” che verranno iscritte nei registri anagrafici di ogni comune, con il conseguente riconoscimento di taluni diritti e doveri a seconda della rispettiva durata della convivenza:
- dopo tre anni, vengono riconosciuti i diritti e le tutele del lavoro;
- dopo nove anni, sono riconosciuti i diritti di successione.
Si parla di rapporti stabili e duraturi, per cui i DICO non potrebbero essere attuati per secondi fini come ad esempio strappare i diritti d’eredità nel caso di morte in breve termine O RENDERE LECITO UN PERMESSO DI SOGGIORNO.
Diritti previsti e loro fruibilità
I diritti immediatamente fruibili nell’attuale proposta sono:
- Decisioni in materia di salute e in caso di morte – ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, per quanto attiene alle decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.
- Permesso di soggiorno – si consente al convivente straniero (comunitario e extracomunitario) che è già legalmente in Italia per altri motivi (ad es. turistici) di ottenere il permesso di soggiorno per ragioni affettive.
- Utili di impresa – il convivente partecipa agli utili dell’impresa dell’altro convivente, come avevano riconosciuto i giudici, ma solo recentemente.
- Tassa di successione – oggi per il convivente è fissata all’8%, scende al 5% .
I diritti fruibili dopo un determinato periodo di tempo sono:
- Contratto di locazione – in caso di morte di uno dei conviventi, che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l’altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni o vi siano figli comuni. La disposizione si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.
- Agevolazioni in materia di lavoro con tre anni di convivenza sono facilitati trasferimenti e assegnazioni di sede dei conviventi.
- Trattamenti previdenziali e pensionistici – questo diritto verrà regolamentato dalla prossima riforma delle pensioni, con l’intenzione del legislatore di garantire diritti soprattutto a favore dei conviventi più deboli.
- Diritti di successione – con nove anni di convivenza, fatti salvi i diritti dei cosiddetti legittimari (quelli i cui diritti sono comunque intangibili) al convivente spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Quando si fa testamento non cambia nulla rispetto ad oggi; si può disporre liberamente, salvi i diritti intangibili dei riservatari (la cosiddetta riserva, dove invece il convivente non è ricompreso). Quando manca il testamento, il convivente ha dei diritti ereditari significativi ma non del tutto equivalenti al coniuge.) Sicché accade che il convivente ha diritto a:
- un terzo dell’eredità, se concorre un solo figlio;
- un quarto dell’eredità, se concorrono due o più figli;
- metà in caso di concorso con ascendenti legittimi (genitori o nonni) o con fratelli e sorelle;
- tutta l’eredità in mancanza di figli, di ascendenti (genitori o nonni), di fratelli o sorelle e, in assenza di altri parenti entro il terzo grado.
- Autocertificazione – Il primo dovere nasce dalla scelta stessa di due persone, anche dello stesso sesso, di regolare il loro vincolo affettivo con un DICO, e si sostanzia quindi nell’obbligo di prestarsi reciproca assistenza e solidarietà materiale e morale.
- Obbligo alimentare – L’assegno alimentare qui disciplinato vuole garantire al soggetto in situazioni di disagio economico, che verosimilmente ha prestato affidamento sul perdurare della convivenza, un sostegno economico di sopravvivenza «per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza» sempre che la convivenza duri da almeno tre anni. L’assegno pertanto risponde a ragioni meramente solidaristiche ed è assimilabile a quello pure previsto a carico dei congiunti (ascendenti, discendenti etc.). L’obbligo alimentare invece non può essere assimilato a quello che grava sul divorziato che deve invece sempre mantenere per l’ex coniuge il tenore di vita precedente.
- Effetto retroattivo – La legge avrà effetto retroattivo e i conviventi avranno nove mesi per mettersi in regola.
- fonte: wikipedia.it
LEGGENDO QUESTO DISEGNO DI LEGGE NON RIESCO A TROVARE UNA SOLA MOTIVAZIONE CHE MI POSSA SPINGERE A COMBATTERE CONTRO I DICO. FINALMENTE UNA LEGGE CHE SI AFFACCIA SUI DIRITTI UMANI, SUL DARE LA POSSIBILITA’ ANCHE A CHI OGGI NON PUO’ DI ESSERE RICONOSCIUTI COME COPPIA. MA PERCHE’ TANTO ASTIO? LA CHIESA SI BATTE SOSTENENDO CHE LA FAMIGLIA SIA FONDATA SUL MATRIMONIO, MA IN QUESTO DISEGNO DI LEGGE NON SI PARLA DI DIRITTI D’ADOZIONE, NE’ DI FAMIGLIE ALTERNATIVE. SE LA FAMIGLIA E’ COSI’ IMPORTANTE PER LA CHIESA, PERCHE’ ALLORA CONCEDE IL DIVORZIO (DIRITTO ALTRETTANTO FONDAMENTALE MA CHE NON DIFFERISCE POI TANTO DAI DICO, IN QUANTO VA A VARIARE LA SFERA FAMILIARE)? IO HO UNA FAMIGLI A COSTRUITA SUL MATRIMONIO, MA NON PER QUESTO SERENA E RICCA D’AMORE. CHE RABBIA MI VIENE A PENSARE CHE STIAMO ANCORA A VEDERE IL SESSO, LA NAZIONALITA’, LA RELIGIONE DELLE PERONE PER RENDERE VALIDA UN UNIONE. MA INFONDO QUESTI DIRITTI ANDREBBERO RICONOSCIUTI NEI CONFRONTI DELLO STATO, CHE DI GIUSTIZIA NE SA POCO… COSI’ VELOCI NEL PROGRESSO EPPURE COSI’ LENTI NELL’EVOLUZIONE!
November 15, 2007 at 5:47 pm
ciao fede complimenti x l’articolo e x il blog , è la prima volta ke lo visito e ritrovarmi difronte un articolo del genere nn può ke farmi tornare al + presto possibile, sn d’accordo su molte delle tue opinioni e mi piace come imposti il discorso complimenti davvero…
a presto sentirci un tuo carissimo ammiratore…
September 30, 2008 at 6:07 pm
sono una studentessa di giurisprudenza e ho fatto un esame (Rapporto tra Stato e Chiesa) e ovviamente uno dei temi trattati erano i DICO.
ho provato un certo disgusto per il nostro sistema politico così arretrato e bigotto (a cazzi loro..dovrei aggiungere)…e non mi spiego come mai alle soglie del 2008 nn si è arrivati a capire un concetto semplice come quello libertà GARANTITO dalla nostra stessa Costituzione ma dubito l’abbiano mai letta in vita loro…uno stato deve garantire l’abbattimento di ogni ostacolo e vincolo alla crescita personale di ogni individuo, senza creare nessun tipo di discriminazione….mmm ma forse qst è troppo specie x la destra (nn è un luogo comune ma fatti parlano)
Beh sulla Chiesa nn m voglio neanche pronunciare…
Complimenti x il post!